Molto spesso si decide di acquistare una casa ancora in costruzione, su carta appunto. Può capitare però che il contratto preliminare stipulato tra acquirente e venditore-costruttore non sia conforme alla realizzazione effettiva dell’immobile.
Come viene tutelato l’acquirente dalla legge?
Il codice civile prevede che nel caso in cui l’immobile costruito non rispetti le planimetrie e la proposta del contratto preliminare, il venditore/costruttore venga considerato inadempiente. A tutelare l’acquirente intervengono gli articoli 1453, 1455 e 1490 del Codice Civile, i quali prevedono rispettivamente che un contratto possa essere risolto per inadempienza, a patto però che la difformità sia rilevante e offrendo la possibilità di diminuzione del prezzo della casa che presenza i vizi.
Tutto ciò si traduce con la sentenza della cassazione n. 4939 del 2017, secondo cui l’acquirente di un immobile che presenta vizi e difformità che incidono sul valore dell’’immobile stesso rispetto al preliminare firmato, può scegliere di recedere dal contratto o chiedere una riduzione del prezzo. In questo modo è stata proposta una soluzione equilibrata volta a tutelare sia l’acquirente, ma anche il venditore/costruttore il quale potrebbe perdere la trattativa sfruttando la scusa di inadempienza per recedere dal contratto.
Fonte: il Sole 24ore
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