Altezza minima della casa: la normativa
Quando si acquista casa o viene terminata una ristrutturazione, uno dei documenti fondamentali rilasciati è l’agibilità o abitabilità.
L’agibilità attesta che l’immobile rispetta i requisiti minimi igienico-sanitari e di sicurezza e una delle specifiche tecniche che deve rispettare è l’altezza minima delle stanze.
Cosa prevede la legge?
Il Decreto Ministeriale del 5 luglio del 1975 prevede che un’abitazione debba rispettare l’altezza minima di 2,70 metri per le stanze abitabili e di 2,40 metri per i corridoi, i disimpegni, i bagni e i ripostigli.
Esistono deroghe?
Per le abitazioni site in comuni montani oltre i mille metri sul livello del mare, l’altezza minima da rispettare è di 2,55 metri. Questa deroga è valida per edifici situati in comunità montane ed oggetto di recupero edilizio con lo scopo di tutelare caratteristiche meritevoli di conservazione.
Ulteriore deroga riguarda gli immobili facenti parte del patrimonio italiano dei Beni Culturali, i quali possono avere un’altezza di 2,40 metri per le stanze abitabili e 2,20 metri per i locali non abitabili.
Il Decreto Ministeriale del 26 giugno del 2015 prevede un’altra deroga in merito all’altezza minima in caso di ristrutturazione di abitazioni che prevedono un isolamento dall’interno o l’installazione di impianti termici con pannelli radianti a pavimen to o a soffitto. In questo caso l’altezza da rispettare è di 2,60 metri.
Cosa prevede la normativa per le mansarde?
Per quanto riguarda le mansarde e i sottotetti, l’altezza deve comunque rispettare la norma vigente, tenendo conto che l’altezza minima di 2,70 metri deve, in questo caso, corrispondere alla media tra il punto più alto e il punto più basso del soffitto. Se ciò non fosse possibile, la mansarda verrebbe considerata come un locale tecnico e quindi non abitabile.
Vuoi conoscere tutte le nostre proposte? Sei interessato ad acquistare una casa come investimento? Contattaci, saremo felici di aiutarti!